Sentenza 173/1991 (ECLI:IT:COST:1991:173)
Massima numero 17199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/04/1991;  Decisione del  08/04/1991
Deposito del 22/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17200  17201  17202


Titolo
SENT. 173/91 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA' PROVVISORIA ACCETTATA DALL'ESPROPRIANDO - DENUNCIATA IMPOSSIBILITA', PER L'ESPROPRIANTE, DI AGIRE IN GIUDIZIO PER CONTESTARNE LA MISURA - RICONOSCIMENTO, NEL CASO, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, DEL CARATTERE PROVVISORIO DELLA INTERVENUTA LIQUIDAZIONE - NON CONTESTABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE, SUL PRESUPPOSTO CHE SI TRATTI DI DETERMINAZIONE DEFINITIVA - REIEZIONE.

Testo
Il riconoscimento, operato nel caso dal giudice a quo, della natura "provvisoria" della indennita' di espropriazione determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale - e della quale, in quanto "provvisoria", nel sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo, quinto e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si denuncia la non impugnabilita' da parte dell'espropriante - implica valutazioni in fatto ed in diritto estranee al giudizio di legittimita' costituzionale e pertanto insindacabili dalla Corte costituzionale. Va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione, avanzata dall'Avvocatuta dello Stato sul rilievo che la natura della suddetta indennita' di esproprio non fosse provvisoria ma definitiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte