Sentenza 173/1991 (ECLI:IT:COST:1991:173)
Massima numero 17202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 22/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Titolo
SENT. 173/91 D. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA' PROVVISORIA - DETERMINAZIONE - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ESPROPRIATI E DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE NON CONSENTIVA L'OPPOSIZIONE DELL'ESPROPRIANTE AVVERSO LA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITA'- VIOLAZIONE RESIDUA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 173/91 D. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA' PROVVISORIA - DETERMINAZIONE - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ESPROPRIATI E DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE NON CONSENTIVA L'OPPOSIZIONE DELL'ESPROPRIANTE AVVERSO LA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITA'- VIOLAZIONE RESIDUA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Pronunciata la illegittimita' costituzionale (v. massima C) dell'art. 12, quinto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 - che non consentiva all'espropriante di agire in giudizio per contestare la misura della indennita' provvisoria, nessuna violazione dell'art. 24 Cost. residua negli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, impugnati per lo stesso motivo addotto nei confronti dell'art. 12, quinto comma, ma riguardanti la determinazione dell'indennita' provvisoria, la pubblicita' che ne deve essere data, le modalita' della sua accettazione da parte dei proprietari espropriati e del suo pagamento da parte dell'espropriante. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo e 12, commi secondo, terzo e settimo, legge 22 ottobre 1971 n. 865, cosi' come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Pronunciata la illegittimita' costituzionale (v. massima C) dell'art. 12, quinto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 - che non consentiva all'espropriante di agire in giudizio per contestare la misura della indennita' provvisoria, nessuna violazione dell'art. 24 Cost. residua negli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, impugnati per lo stesso motivo addotto nei confronti dell'art. 12, quinto comma, ma riguardanti la determinazione dell'indennita' provvisoria, la pubblicita' che ne deve essere data, le modalita' della sua accettazione da parte dei proprietari espropriati e del suo pagamento da parte dell'espropriante. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo e 12, commi secondo, terzo e settimo, legge 22 ottobre 1971 n. 865, cosi' come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte