Sentenza 175/1991 (ECLI:IT:COST:1991:175)
Massima numero 17206
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/04/1991;  Decisione del  08/04/1991
Deposito del 22/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17205  17207


Titolo
SENT. 175/91 B. SANITA' PUBBLICA - REGIONE TOSCANA - COMUNE DI ABETONE - INCARICO DI MEDICO CONVENZIONATO DELLE UU.SS.LL. - DICHIARAZIONE, CON ORDINANZA DEL PRETORE DI PISTOIA EX ART. 700 C.P.P., DI UN OBBLIGO DELLA P.A. CIRCA IL CONFERIMENTO DI TALE INCARICO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

Testo
Quando la pubblica amministrazione agisce quale autorita', esercitando una potesta' discrezionale ad essa spettante, nessun giudice puo' ostacolarne il libero spiegarsi, ne', quindi, sostituirsi alla pubblica amministrazione, condizionando positivamente l'azione amministrativa nel suo farsi (che di quella potesta' costituisce appunto espressione e svolgimento). Nella specie, quindi, il Pretore di Pistoia, dichiarando ex art. 700 cod.proc.civ. l'obbligo della pubblica amministrazione di procedere al conferimento dell'incarico di medico convenzionato della U.S.L. nel Comune di Abetone secondo una graduatoria formata nel procedimento in corso ma ritenuta dalla pubblica amministrazione non utilizzabile, e pretendendo in tal modo di orientare, e quindi condizionare, sia nell'an che nel quomodo, l'azione amministrativa, ha esorbitato dai limiti della giurisdizione rispetto alla pubblica amministrazione. Conseguentemente, non spettando allo Stato, e per esso al giudice, il potere in questione, l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. deve essere annullata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte