Sentenza 176/1991 (ECLI:IT:COST:1991:176)
Massima numero 17111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/04/1991;  Decisione del  22/04/1991
Deposito del 23/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17116  17119


Titolo
SENT. 176/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRATICABILITA', SECONDO IL CODICE, CON SOSTITUZIONE ALL'ERGASTOLO DELLA PENA DI TRENTA ANNI DI RECLUSIONE - PROSPETTATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA - RILEVANZA SOLO EVENTUALE DELLA QUESTIONE - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - REIEZIONE.

Testo
In una questione che, come nel caso di specie, verta sull'art. 442, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, prevedendo che, "in caso di condanna, alla pena dell'ergastolo venga sostituita la pena della reclusione di anni trenta", estende agli imputati di "delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo" la possibilita' di avvalersi del giudizio abbreviato, l'aspetto relativo alla possibilita' di operare la riduzione di pena e' inscindibile dall'aspetto concernente la possibilita' di procedere con l'anzidetto rito speciale. Pertanto, anche se nell'ordinanza di rimessione si pone l'accento piu' sul profilo della pena che su quello del rito, non puo' sostenersi che la questione sia inammissibile, in difetto del requisito dell'attualita', per essere stata sollevata in un momento in cui non si avevano elementi per accertare se la pena dell'ergastolo fosse in concreto applicabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte