Sentenza 176/1991 (ECLI:IT:COST:1991:176)
Massima numero 17119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/04/1991;  Decisione del  22/04/1991
Deposito del 23/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17111  17116


Titolo
SENT. 176/91 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - COMPETENZA DEL G.I.P. ANCHE PER I PROCEDIMENTI PER DELITTI DI COMPETENZA DELLA CORTE D'ASSISE - MANCATA PREVISIONE DI SVOLGIMENTO IN PUBBLICA UDIENZA - IRRILEVANZA DI TALI CENSURE IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA CHE NE COSTITUIVA IL PRESUPPOSTO.

Testo
Per la riconosciuta connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione di pena, il venir meno, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale (ved. massima B), della possibilita' di operare, nei processi per delitti punibili con l'ergastolo, la diminuzione della pena, rende di per se' inapplicabile, in tali processi, il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 cod. proc. pen.. Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative agli artt. 458, secondo comma, e 441, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti per delitti di competenza della Corte d'assise, e dell'art. 441 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102  co. 3

Altri parametri e norme interposte