Sentenza 176/1991 (ECLI:IT:COST:1991:176)
Massima numero 17119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/04/1991; Decisione del
22/04/1991
Deposito del 23/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Titolo
SENT. 176/91 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - COMPETENZA DEL G.I.P. ANCHE PER I PROCEDIMENTI PER DELITTI DI COMPETENZA DELLA CORTE D'ASSISE - MANCATA PREVISIONE DI SVOLGIMENTO IN PUBBLICA UDIENZA - IRRILEVANZA DI TALI CENSURE IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA CHE NE COSTITUIVA IL PRESUPPOSTO.
SENT. 176/91 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - COMPETENZA DEL G.I.P. ANCHE PER I PROCEDIMENTI PER DELITTI DI COMPETENZA DELLA CORTE D'ASSISE - MANCATA PREVISIONE DI SVOLGIMENTO IN PUBBLICA UDIENZA - IRRILEVANZA DI TALI CENSURE IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA CHE NE COSTITUIVA IL PRESUPPOSTO.
Testo
Per la riconosciuta connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione di pena, il venir meno, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale (ved. massima B), della possibilita' di operare, nei processi per delitti punibili con l'ergastolo, la diminuzione della pena, rende di per se' inapplicabile, in tali processi, il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 cod. proc. pen.. Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative agli artt. 458, secondo comma, e 441, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti per delitti di competenza della Corte d'assise, e dell'art. 441 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza.
Per la riconosciuta connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione di pena, il venir meno, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale (ved. massima B), della possibilita' di operare, nei processi per delitti punibili con l'ergastolo, la diminuzione della pena, rende di per se' inapplicabile, in tali processi, il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 cod. proc. pen.. Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative agli artt. 458, secondo comma, e 441, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti per delitti di competenza della Corte d'assise, e dell'art. 441 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
co. 3
Altri parametri e norme interposte