Sentenza 178/1991 (ECLI:IT:COST:1991:178)
Massima numero 17147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/04/1991;  Decisione del  22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17148


Titolo
SENT. 178/91 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - RINVIO - RICHIESTE REITERATE CON POSSIBILI INTENTI DILATORI - RICHIAMO AI PRINCIPI SULL'OBBLIGATORIETA' E SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NON PERTINENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 112 Cost., che obbliga il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, e' pertinente come parametro per le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti il momento dell'iniziativa processuale e l'irretrattabilita' dell'azione, una volta proposta; non ha invece nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri soggetti del processo, nel corso di questo. Non puo' quindi farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' costituzionale della facolta' attribuita al difensore di fiducia dall'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 delle norme di attuazione, di reiterare la richiesta di rinvio del dibattimento per impegni professionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - Riguardo all'art. 112 Cost.: S. nn. 284/1990, 370/1988, 89/1982, 114/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte