Sentenza 178/1991 (ECLI:IT:COST:1991:178)
Massima numero 17148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/04/1991; Decisione del
22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17147
Titolo
SENT. 178/91 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - RINVIO - RICHIESTE REITERATE CON POSSIBILI INTENTI DILATORI - PROSPETTATO OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VALUTARE LA LEGITTIMITA' DELL'IMPEDIMENTO, ANCHE IN BASE A CRITERI INDIVIDUATI DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 178/91 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - RINVIO - RICHIESTE REITERATE CON POSSIBILI INTENTI DILATORI - PROSPETTATO OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VALUTARE LA LEGITTIMITA' DELL'IMPEDIMENTO, ANCHE IN BASE A CRITERI INDIVIDUATI DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La possibile reiterazione delle richieste di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali da parte dell'unico difensore di fiducia, pur rendendo possibili espedienti dilatori, non ostacola l'esercizio della giurisdizione in quanto la norma denunciata (art. 486, quinto comma, cod. proc. pen.) non preclude al giudice una valutazione comparativa, ne' un giudizio di priorita' anche in mancanza di criteri e principi prefissati e selettivi. Questo puo' difatti essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza, in sede di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi anche tener conto che tali canoni andranno sempre piu' ad arricchirsi in conseguenza di una piu' prolungata pratica giurisprudenziale, nella quale del resto, gia' qualche indicazione in proposito (come quella della priorita' della notifica dell'avviso al difensore) e' stata fornita dalla giurisprudenza della Cassazione. E d'altra parte il rifiuto, da parte del giudice del dibattimento, di riconoscere la legittimita' dell'impedimento, deve ritenersi impugnabile, per violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, innanzi al giudice superiore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271).
La possibile reiterazione delle richieste di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali da parte dell'unico difensore di fiducia, pur rendendo possibili espedienti dilatori, non ostacola l'esercizio della giurisdizione in quanto la norma denunciata (art. 486, quinto comma, cod. proc. pen.) non preclude al giudice una valutazione comparativa, ne' un giudizio di priorita' anche in mancanza di criteri e principi prefissati e selettivi. Questo puo' difatti essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza, in sede di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi anche tener conto che tali canoni andranno sempre piu' ad arricchirsi in conseguenza di una piu' prolungata pratica giurisprudenziale, nella quale del resto, gia' qualche indicazione in proposito (come quella della priorita' della notifica dell'avviso al difensore) e' stata fornita dalla giurisprudenza della Cassazione. E d'altra parte il rifiuto, da parte del giudice del dibattimento, di riconoscere la legittimita' dell'impedimento, deve ritenersi impugnabile, per violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, innanzi al giudice superiore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte