Sentenza 179/1991 (ECLI:IT:COST:1991:179)
Massima numero 17189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  22/04/1991;  Decisione del  22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17188


Titolo
SENT. 179/91 B. - REATI MILITARI - FURTO D'USO - MANCATA RESTITUZIONE DELLA COSA SOTTRATTA DOVUTA A COLPA DELL'AGENTE - CONFIGURABILITA' DEL PIU' GRAVE REATO DI FURTO ORDINARIO - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio secondo il quale la mancata restituzione della cosa sottratta, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non e' addebitabile al soggetto - in quanto, come riconosciuto dalla Corte, sia riguardo al furto d'uso comune, sia riguardo al furto d'uso militare, non e' possibile, in tal caso, muovere all'agente rimprovero di colpevolezza attinente all'oggettiva mancata restituzione - non puo' essere esteso alla mancata restituzione della cosa dovuta a colpa del soggetto agente, perche' la mancata restituzione e', in tale ultima ipotesi, certamente a lui rimproverabile. Percio' la punibilita' a titolo di furto ordinario (militare) - che ne consegue - della sottrazione della cosa compiuta per farne uso momentaneo, non e' in contrasto con l'art. 27, primo comma, Cost. - giacche' la responsabilita' per colpa e' pur sempre una responsabilita' personale - ne' con l'art. 27, terzo comma, Cost., invocabile nel caso soltanto in collegamento all'art. 27, primo comma - sotto il profilo, cioe', che, ove non fosse rispettato il principio della responsabilita' personale, il che e' stato escluso, le pene non potrebbero tendere alla rieducazione del condannato - e neppure con l'art. 3 Cost. - richiamato a sua volta sotto il profilo della irragionevolezza - non essendo di per se' irragionevole che nella fattispecie assuma rilievo penale anche la condotta colposa del soggetto, e spettando d'altra parte al giudice di merito tenerne conto nella applicazione della pena, che offre comunque nella previsione del furto ordinario (militare) larghi margini di gradualita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 Cost.) - Sulla illegittimita' della punibilita' a titolo di furto ordinario (comune e militare) della sottrazione della cosa compiuta per farne uso momentaneo, quando la mancata restituzione della stessa sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore: S. nn. 1085/1988 e 2/1991; - Sul principio, in generale, della personalita' della responsabilita' penale: S. n. 364/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte