Sentenza 180/1991 (ECLI:IT:COST:1991:180)
Massima numero 17146
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/04/1991; Decisione del
22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 180/91. EDILIZIA SOVVENZIONATA - CONCESSIONE, E RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI, DI CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE AMPLIAMENTO O RECUPERO DI IMMOBILI DESTINATI A SEDI DI COMUNITA' TERAPEUTICHE - DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI RIGUARDO ALLE MODALITA' DELLA CONCESSIONE E RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI - LAMENTATA INVASIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME E ASSERITA LESIONE DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA - INSUSSISTENZA - CARATTERE STRAORDINARIO DELL'INTERVENTO E AGGIUNTIVO DEI FINANZIAMENTI - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE RELATIVO.
SENT. 180/91. EDILIZIA SOVVENZIONATA - CONCESSIONE, E RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI, DI CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE AMPLIAMENTO O RECUPERO DI IMMOBILI DESTINATI A SEDI DI COMUNITA' TERAPEUTICHE - DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI RIGUARDO ALLE MODALITA' DELLA CONCESSIONE E RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI - LAMENTATA INVASIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME E ASSERITA LESIONE DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA - INSUSSISTENZA - CARATTERE STRAORDINARIO DELL'INTERVENTO E AGGIUNTIVO DEI FINANZIAMENTI - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE RELATIVO.
Testo
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, con il quale, in attuazione dell'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 32, della legge 26 giugno 1990, n. 162, sono state dettate le modalita' per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche e ripartita tra le regioni la disponibilita' finanziaria per l'anno 1990, non e' invasivo delle competenze delle Province autonome nelle materie dell'assistenza pubblica, dell'edilizia convenzionata, dei lavori pubblici di interesse provinciale e neanche lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse Province. Trattasi, infatti, di un intervento straordinario dello Stato, di carattere aggiuntivo rispetto a quelli concernenti i finanziamenti ordinari nella materia dell'edilizia sovvenzionata, diretto a fronteggiare il fenomeno della tossicodipendenza e che come tale, siccome volto a sopperire ad un'emergenza che investe l'intero paese, deve necessariamente rispondere a criteri di uniformita': in una tale ottica, secondo i principi piu' volte affermati dalla Corte, i rilevati caratteri di straordinarieta' e di aggiuntivita' devono indurre a ritenerne la legittimita', pur avendo attinenza a materie di competenza regionale o provinciale. Ne' rimane vulnerata l'autonomia finanziaria provinciale per il fatto che i contributi statali siano ripartiti tra le regioni, in quanto il riferimento all'ambito territoriale regionale e quindi, nel caso, alla Regione Trentino-Alto Adige, e' fondato sulla esigenza statistica della rilevazione del numero degli assistiti cui va commisurato il finanziamento, mentre nulla esclude che lo Stato, nel momento della concreta erogazione dei fondi, li ripartisca tra le due province autonome di Bolzano e di Trento, avendo riguardo al numero dei tossicodipendenti presenti sui due territori provinciali separatamente considerati. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere, con il decreto 30 ottobre 1990, in ordine all'assegnazione, agli enti che ne abbiano i requisiti, dei contributi previsti dall'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, come modificato dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti rilevato nei territori regionali, e di disciplinare i procedimenti per la concreta attuazione delle provvidenze). - Sulla legittimita' di interventi e finanziamenti statali, di carattere straordinario e aggiuntivo: S. nn. 37/1991, 32/1991, 459/1989, 399/1989, 324/1989, 217/1988.
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, con il quale, in attuazione dell'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 32, della legge 26 giugno 1990, n. 162, sono state dettate le modalita' per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche e ripartita tra le regioni la disponibilita' finanziaria per l'anno 1990, non e' invasivo delle competenze delle Province autonome nelle materie dell'assistenza pubblica, dell'edilizia convenzionata, dei lavori pubblici di interesse provinciale e neanche lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse Province. Trattasi, infatti, di un intervento straordinario dello Stato, di carattere aggiuntivo rispetto a quelli concernenti i finanziamenti ordinari nella materia dell'edilizia sovvenzionata, diretto a fronteggiare il fenomeno della tossicodipendenza e che come tale, siccome volto a sopperire ad un'emergenza che investe l'intero paese, deve necessariamente rispondere a criteri di uniformita': in una tale ottica, secondo i principi piu' volte affermati dalla Corte, i rilevati caratteri di straordinarieta' e di aggiuntivita' devono indurre a ritenerne la legittimita', pur avendo attinenza a materie di competenza regionale o provinciale. Ne' rimane vulnerata l'autonomia finanziaria provinciale per il fatto che i contributi statali siano ripartiti tra le regioni, in quanto il riferimento all'ambito territoriale regionale e quindi, nel caso, alla Regione Trentino-Alto Adige, e' fondato sulla esigenza statistica della rilevazione del numero degli assistiti cui va commisurato il finanziamento, mentre nulla esclude che lo Stato, nel momento della concreta erogazione dei fondi, li ripartisca tra le due province autonome di Bolzano e di Trento, avendo riguardo al numero dei tossicodipendenti presenti sui due territori provinciali separatamente considerati. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere, con il decreto 30 ottobre 1990, in ordine all'assegnazione, agli enti che ne abbiano i requisiti, dei contributi previsti dall'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, come modificato dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti rilevato nei territori regionali, e di disciplinare i procedimenti per la concreta attuazione delle provvidenze). - Sulla legittimita' di interventi e finanziamenti statali, di carattere straordinario e aggiuntivo: S. nn. 37/1991, 32/1991, 459/1989, 399/1989, 324/1989, 217/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 0