Sentenza 181/1991 (ECLI:IT:COST:1991:181)
Massima numero 17151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/04/1991; Decisione del
22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 181/91 A. TRIBUTI IN GENERE - LEGGE DI DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - NORME CONCERNENTI IL SISTEMA SANZIONATORIO - ASSERITO DIFETTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - ADEGUATA DETERMINAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 181/91 A. TRIBUTI IN GENERE - LEGGE DI DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - NORME CONCERNENTI IL SISTEMA SANZIONATORIO - ASSERITO DIFETTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - ADEGUATA DETERMINAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' piu' volte statuito, e' da escludere che l'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel conferire delega legislativa al Governo per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria, abbia omesso di definire i relativi principi e criteri direttivi. Secondo la disposizione in questione le norme delegate previste devono essere infatti dirette ad adeguare il sistema sanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa (art. 10, primo comma), e quindi i principi e i criteri direttivi prescritti per la riforma nel suo complesso costituiscono un preciso quadro di riferimento anche per le sanzioni. Inoltre - a parte le ulteriori indicazioni specifiche, che non mancano nell'articolo - le scelte affidate al Governo non sono certo rimesse alla piena discrezionalita' dello stesso, restando vincolate per un verso all'obiettivo del "perfezionamento" del sistema punitivo e per l'altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla "effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni". (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825). Nello stesso senso: S. nn. 111/1986, 128/1986, 83/1989, O. nn. 45/1988 e 416/1989.
Come gia' piu' volte statuito, e' da escludere che l'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel conferire delega legislativa al Governo per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria, abbia omesso di definire i relativi principi e criteri direttivi. Secondo la disposizione in questione le norme delegate previste devono essere infatti dirette ad adeguare il sistema sanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa (art. 10, primo comma), e quindi i principi e i criteri direttivi prescritti per la riforma nel suo complesso costituiscono un preciso quadro di riferimento anche per le sanzioni. Inoltre - a parte le ulteriori indicazioni specifiche, che non mancano nell'articolo - le scelte affidate al Governo non sono certo rimesse alla piena discrezionalita' dello stesso, restando vincolate per un verso all'obiettivo del "perfezionamento" del sistema punitivo e per l'altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla "effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni". (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825). Nello stesso senso: S. nn. 111/1986, 128/1986, 83/1989, O. nn. 45/1988 e 416/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte