Sentenza 181/1991 (ECLI:IT:COST:1991:181)
Massima numero 17155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/04/1991; Decisione del
22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 181/91 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A) - PENE PECUNIARIE PREVISTE NEL DECRETO DELEGATO PER LE RELATIVE INFRAZIONI - ASSERITA DIVERSITA' DI NATURA RISPETTO AI PRINCIPI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 181/91 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A) - PENE PECUNIARIE PREVISTE NEL DECRETO DELEGATO PER LE RELATIVE INFRAZIONI - ASSERITA DIVERSITA' DI NATURA RISPETTO AI PRINCIPI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I riferimenti dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, al perfezionamento delle sanzioni amministrative e alla commisurazione delle stesse alla entita' anche soggettiva delle violazioni, sono certo elementi importanti e centrali nella definizione della delega legislativa, ma non tali da imporre al legislatore delegato la previsione di una responsabilita' di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non puo' percio' sostenersi - come, nel caso di specie, dal giudice a quo, in base all'assunto che gli obblighi suddetti incombessero al legislatore delegato - che l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il rinvio "per quanto non diversamente disposto dal presente decreto" alla legge 29 gennaio 1929, n. 4, consenta agli uffici dell'I.V.A. di irrogare sanzioni di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.).
I riferimenti dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, al perfezionamento delle sanzioni amministrative e alla commisurazione delle stesse alla entita' anche soggettiva delle violazioni, sono certo elementi importanti e centrali nella definizione della delega legislativa, ma non tali da imporre al legislatore delegato la previsione di una responsabilita' di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non puo' percio' sostenersi - come, nel caso di specie, dal giudice a quo, in base all'assunto che gli obblighi suddetti incombessero al legislatore delegato - che l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il rinvio "per quanto non diversamente disposto dal presente decreto" alla legge 29 gennaio 1929, n. 4, consenta agli uffici dell'I.V.A. di irrogare sanzioni di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte