Sentenza 182/1991 (ECLI:IT:COST:1991:182)
Massima numero 17197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/04/1991;  Decisione del  22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17198


Titolo
SENT. 182/91 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO MINORENNE - APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA - PRESUPPOSTI LIMITATIVI - LAMENTATA MODIFICAZIONE DI CARATTERE SOSTANZIALE DELLA NORMATIVA - CONSEGUENTE ECCESSO DI DELEGA - IMPUGNATIVA DI NORMA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEFINITIVA DELLA MISURA DI SICUREZZA, IN PROCEDIMENTO VERTENTE SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
L'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, riguarda l'applicazione in via definitiva, con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna, della misura di sicurezza, e non trova quindi applicazione in un processo il cui oggetto - come nel caso di specie - e' l'accertamento della pericolosita' del minore al fine dell'applicazione provvisoria della stessa. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte