Sentenza 157/2021 (ECLI:IT:COST:2021:157)
Massima numero 44111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
10/06/2021; Decisione del
10/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione impugnata nei giudizi a quibus - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione impugnata nei giudizi a quibus - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma impugnata dal TAR Piemonte trova sicura applicazione nei giudizi a quibus, dal momento che la decisione sul patrocinio a spese dello Stato è diversa e indipendente rispetto a quella relativa al merito della controversia, il che rende possibile una sua adozione in ogni tempo e, dunque, anche dopo la pronuncia definitiva.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021, n. 253 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014, n. 294 del 2011 e n. 28 del 2010).Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 79
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte