Sentenza 182/1991 (ECLI:IT:COST:1991:182)
Massima numero 17198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/04/1991;  Decisione del  22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17197


Titolo
SENT. 182/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE IN VIA PROVVISORIA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DI UNA SPICCATA PERICOLOSITA' SOCIALE - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - SISTEMA ADEGUATO ALLA EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E LEGISLATIVA IN TEMA DI PERICOLOSITA' PRESUNTA, ALLE ESIGENZE EDUCATIVE ED ALLA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel richiedere quale presupposto per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza nei confronti dell'imputato minorenne, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice penale, anche il concreto pericolo - per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato - " che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata", l'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e' conforme ai principi della delega legislativa: sia a quelli posti, con riferimento specifico all'imputato minorenne, dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, riguardo alle "modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalla esigenza della sua educazione", e in particolare, al punto e), circa il "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalita' del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale", sia alla direttiva n. 96 dell'art. 2 della stessa legge di delegazione, che, essendo uno dei "principi del nuovo processo penale" cui fa richiamo il citato art. 3, vincola il legislatore delegato anche riguardo al processo minorile - imponendo anche per questo un "giudizio di effettiva pericolosita' ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza". La norma impugnata, inoltre, non soltanto non contraddice il quadro normativo descritto dal codice penale, ma si pone nelle prospettive aperte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di pericolosita' presunta e di valutazione della capacita' dell'imputato minorenne, quale espressione del principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, in riferimento all'art. 76 Cost.). - Riguardo alle esigenze di "prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante": S. n. 46/1978. - Sul principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.: S. n. 128/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte