Sentenza 183/1991 (ECLI:IT:COST:1991:183)
Massima numero 17144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
22/04/1991; Decisione del
22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 183/91. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - ESCLUSIONE PER I SOGGETTI RICOVERATI GRATUITAMENTE IN ISTITUTO, ANCHE PER I PERIODI, SE INFERIORI AL MESE, IN CUI NON OCCUPANO IL POSTO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E LA GARANZIA DELL'ASSISTENZA SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 183/91. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - ESCLUSIONE PER I SOGGETTI RICOVERATI GRATUITAMENTE IN ISTITUTO, ANCHE PER I PERIODI, SE INFERIORI AL MESE, IN CUI NON OCCUPANO IL POSTO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E LA GARANZIA DELL'ASSISTENZA SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'esclusione dell'indennita' di accompagnamento - a cui hanno diritto, oltre ai ciechi assoluti, gli invalidi civili totalmente inabili - per quelli, tra di essi, che siano ricoverati gratuitamente in istituto - prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 - e' intesa ad evitare una ingiustificata duplicazione dell'onere dello Stato. Non e' quindi irrazionale, ne' contrario alla garanzia dell'assistenza sociale, che, nei casi di allontanamento dall'istituto per lassi di tempo - come nella specie - addirittura giornalieri o comunque inferiori al mese, in cui dall'indennita' di accompagnamento verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilita' del ricovero e un posto solo momentaneamente non occupato, la erogazione frazionata della stessa non sia consentita. In coerenza con la suddetta finalita' della norma, la indennita' di accompagnamento va invece corrisposta - e in tal senso del resto e' anche la prassi amministrativa - quando l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, e l'amministrazione onerata, in coincidenza con la possibilita' per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto, puo' sospendere il pagamento delle rette. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
L'esclusione dell'indennita' di accompagnamento - a cui hanno diritto, oltre ai ciechi assoluti, gli invalidi civili totalmente inabili - per quelli, tra di essi, che siano ricoverati gratuitamente in istituto - prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 - e' intesa ad evitare una ingiustificata duplicazione dell'onere dello Stato. Non e' quindi irrazionale, ne' contrario alla garanzia dell'assistenza sociale, che, nei casi di allontanamento dall'istituto per lassi di tempo - come nella specie - addirittura giornalieri o comunque inferiori al mese, in cui dall'indennita' di accompagnamento verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilita' del ricovero e un posto solo momentaneamente non occupato, la erogazione frazionata della stessa non sia consentita. In coerenza con la suddetta finalita' della norma, la indennita' di accompagnamento va invece corrisposta - e in tal senso del resto e' anche la prassi amministrativa - quando l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, e l'amministrazione onerata, in coincidenza con la possibilita' per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto, puo' sospendere il pagamento delle rette. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte