Ordinanza 184/1991 (ECLI:IT:COST:1991:184)
Massima numero 17152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/04/1991;  Decisione del  22/04/1991
Deposito del 29/04/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 184/91. CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE FORZATA DEL FONDO IPOTECATO - ONERE DEI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE DEL DEBITORE DI NOTIFICARE ALL'ISTITUTO DI CREDITO IL TITOLO DI ACQUISTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE NEI CONFRONTI DEL SOLO DEBITORE ISCRITTO IN CASO DI INADEMPIMENTO DI TALE ONERE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA DEI SUCCESSORI DEL DEBITORE IPOTECATO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' ritenersi lesiva del diritto di difesa la possibilita' concessa all'istituto mutuante, dall'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in deroga alle norme dell'art. 602 cod. proc. civ., di promuovere l'espropriazione forzata del fondo ipotecato, nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, senza darne avviso anche ai successori ed aventi causa del debitore, a meno che questi, a loro volta, non abbiano in precedenza notificato all'istituto il loro subentro nel possesso dell'immobile. La eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dei terzi acquirenti dipende infatti dall'inosservanza di un onere, quale la richiesta previa notifica, di facile adempimento, data la agevole rilevazione dell'esistenza dell'ipoteca. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Con decisioni di non fondatezza e, successivamente, di manifesta infondatezza, di identiche questioni: S. nn. 61/1968 e 249/1984 e O. n. 125/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte