Sentenza 188/1991 (ECLI:IT:COST:1991:188)
Massima numero 17203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17204


Titolo
SENT. 188/91 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA PER I DANNI SUBITI DA SOGGETTI LEGATI ALL'ASSICURATO DA DETERMINATI VINCOLI DI PARENTELA, AFFILIAZIONE O AFFINITA' - RICONOSCIUTA RILEVANZA, DATA LA APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO, DELLA SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ULTERIORE QUESTIONE - CONSEGUENZE DELLA EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' SULLA VALIDITA' DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - ESTRANEITA' ALLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

Testo
Per stabilire la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui nega la qualita' di terzo, e il connesso diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante da circolazione di veicoli, agli stretti parenti, affiliati ed affini dell'assicurato con lui conviventi, e' sufficiente osservare che da essa dipende l'applicabilita' o meno della norma impugnata nel giudizio principale. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al campo della giustizia costituzionale, se e quali conseguenze l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale possa avere sulla validita' del contratto di assicurazione de quo alla stregua dei principi del diritto civile. (Fra l'altro, circa la rilevanza della questione, nella sentenza, in fatto, si premette che secondo il giudice remittente nel caso di specie non e' invocabile l'art. 3 della direttiva del Consiglio della CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, che vieta la lamentata esclusione, in quanto "la norma comunitaria potrebbe essere (immediatamente) applicata solo ai sinistri occorsi dopo il 1 gennaio 1988, cioe' dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 5 per il recepimento della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, mentre il sinistro di cui e' causa risale al luglio 1983").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte