Sentenza 188/1991 (ECLI:IT:COST:1991:188)
Massima numero 17204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17203
Titolo
SENT. 188/91 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA PER I DANNI SUBITI DA SOGGETTI LEGATI ALL'ASSICURATO DA DETERMINATI VINCOLI DI PARENTELA, AFFILIAZIONE O AFFINITA' - IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 188/91 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA PER I DANNI SUBITI DA SOGGETTI LEGATI ALL'ASSICURATO DA DETERMINATI VINCOLI DI PARENTELA, AFFILIAZIONE O AFFINITA' - IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
Il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato puo' diventare criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile da circolazione di veicoli soltanto se, e nella misura in cui, sia qualificato da indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione. In tal senso, pero', non possono riconoscersi come validi argomenti, in ordine ai danni alle persone, ne' l'uno ne' l'altro di quelli (comunanza di interessi dei soggetti esclusi e timore di facili collusioni con l'assicurato) che nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 furono posti a fondamento della norma in questione. Ne' di fronte alle due direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la estensione del regime assicurativo ai parenti dell'assicurato - la prima delle quali risale al 1972 (al riguardo vedi massima A) - e alla prolungata inerzia del legislatore italiano nel darvi attuazione, puo' farsi richiamo ad un criterio di gradualita' di tale estensione. Per quanto riguarda i danni alle persone, in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute, la disparita' di trattamento denunciata in materia non puo' dunque dirsi giustificata. Pertanto - assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 2 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico. - Riguardo alla mancata estensione dell'assicurazione obbligatoria ai terzi trasportati: S. nn. 55/1975 e 264/1976.
Il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato puo' diventare criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile da circolazione di veicoli soltanto se, e nella misura in cui, sia qualificato da indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione. In tal senso, pero', non possono riconoscersi come validi argomenti, in ordine ai danni alle persone, ne' l'uno ne' l'altro di quelli (comunanza di interessi dei soggetti esclusi e timore di facili collusioni con l'assicurato) che nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 furono posti a fondamento della norma in questione. Ne' di fronte alle due direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la estensione del regime assicurativo ai parenti dell'assicurato - la prima delle quali risale al 1972 (al riguardo vedi massima A) - e alla prolungata inerzia del legislatore italiano nel darvi attuazione, puo' farsi richiamo ad un criterio di gradualita' di tale estensione. Per quanto riguarda i danni alle persone, in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute, la disparita' di trattamento denunciata in materia non puo' dunque dirsi giustificata. Pertanto - assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 2 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico. - Riguardo alla mancata estensione dell'assicurazione obbligatoria ai terzi trasportati: S. nn. 55/1975 e 264/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte