Sentenza 189/1991 (ECLI:IT:COST:1991:189)
Massima numero 17128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
12/04/1991; Decisione del
12/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17129
Titolo
SENT. 189/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE RITENUTA DAL GIUDICE A QUO INFONDATA "MA NON IN MANIERA MANIFESTA" - AMBIGUITA' DEI TERMINI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 189/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE RITENUTA DAL GIUDICE A QUO INFONDATA "MA NON IN MANIERA MANIFESTA" - AMBIGUITA' DEI TERMINI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
Quando il giudice remittente, nel sollevare una questione di legittimita' costituzionale, la dichiari - come nel caso - espressamente "infondata, ma certo non in maniera manifesta", la contraddittoria rimessione in tali ambigui termini comporta l'inammissibilita' della questione stessa. (Fattispecie in materia di condizioni al diritto alla pensione di riversibilita', riguardo alle pensioni I.N.P.S., in caso di "tardivo coniugio").
Quando il giudice remittente, nel sollevare una questione di legittimita' costituzionale, la dichiari - come nel caso - espressamente "infondata, ma certo non in maniera manifesta", la contraddittoria rimessione in tali ambigui termini comporta l'inammissibilita' della questione stessa. (Fattispecie in materia di condizioni al diritto alla pensione di riversibilita', riguardo alle pensioni I.N.P.S., in caso di "tardivo coniugio").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte