Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di sentenza manipolativa - Sussistenza nell'ordinamento di precisi punti di riferimento - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di sentenza manipolativa non costituzionalmente obbligata in una materia riservata alle scelte discrezionali del legislatore - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente sollecita un intervento additivo, che rinviene nell'ordinamento precisi punti di riferimento sia nell'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia, sia nell'art. 16 del d.lgs. n. 25 del 2008, che richiama espressamente il citato art. 94.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le scelte adottate dal legislatore nel regolare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato sono connotate da una rilevante discrezionalità, che è doveroso preservare. Tuttavia, questo non sottrae tale normazione al giudizio sulla legittimità costituzionale, in presenza di una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate, in quanto è necessario evitare zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più ove siano coinvolti i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza, che incarna il modo di essere di tali diritti. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020 e n. 122 del 2016).
L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte costituzionale deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 252 del 2020, n. 224 del 2020, n. 99 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016).