Sentenza 190/1991 (ECLI:IT:COST:1991:190)
Massima numero 17166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17167  17168  17169


Titolo
SENT. 190/91 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPOSSIBILITA' DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - LIMITAZIONE DELLA INTEGRAZIONE PROBATORIA SOLO AD ALCUNI TIPI DI PROVE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO E CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DELLA CENSURA.

Testo
L'integrazione probatoria consentita nell'udienza preliminare, per il caso in cui il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il rinvio a giudizio od il proscioglimento, e' limitata dall'art. 422 cod. proc. pen. ad alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti, audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di persone imputate di reato connesso o collegato); e', invece esclusa per altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.). Tuttavia, poiche', nel caso di specie, l'integrazione probatoria richiesta concerne l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di Stato) rientrante nell'ampia nozione di "documento" fornita dall'art. 234 del codice, e in quanto tale deve ritenersi consentita dalla suindicata norma, e' irrilevante ai fini del giudizio a quo, e quindi inammissibile, la censura, formulata in proposito, di discriminazione, nell'esercizio del diritto di difesa, di chi possa dimostrare l'assenza di responsabilita' solo attraverso le prove escluse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte