Sentenza 190/1991 (ECLI:IT:COST:1991:190)
Massima numero 17169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 190/91 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DELLA DIFESA PER UN SEQUESTRO A FINI PROBATORI - INOTTEMPERANZA DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISPORLO - CONSEGUENTE LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA IMPUTATI IN CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 190/91 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DELLA DIFESA PER UN SEQUESTRO A FINI PROBATORI - INOTTEMPERANZA DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISPORLO - CONSEGUENTE LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA IMPUTATI IN CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Di fronte alla richiesta di sequestro di fonti di prova (nella specie: audiovisivo della Polizia di Stato) non acquisibili dalla difesa dell'indagato, che il pubblico ministero non abbia effettuato, ne' richiesto di effettuare, ben puo' il giudice dell'udienza preliminare, nonostante il contrario avviso del pubblico ministero, se ritenga decisiva l'acquisizione della prova ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento, avvalendosi del potere sostitutivo previsto per le indagini preliminari dall'art. 368 cod. proc. pen., emanare l'ordine di esibizione o disporre senz'altro il sequestro. Cade quindi la censura di discriminazione tra imputati - a seconda che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilita' - e di violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa, avanzata sul presupposto che nel caso in questione tale potere non spettasse al giudice dell'udienza preliminare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Di fronte alla richiesta di sequestro di fonti di prova (nella specie: audiovisivo della Polizia di Stato) non acquisibili dalla difesa dell'indagato, che il pubblico ministero non abbia effettuato, ne' richiesto di effettuare, ben puo' il giudice dell'udienza preliminare, nonostante il contrario avviso del pubblico ministero, se ritenga decisiva l'acquisizione della prova ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento, avvalendosi del potere sostitutivo previsto per le indagini preliminari dall'art. 368 cod. proc. pen., emanare l'ordine di esibizione o disporre senz'altro il sequestro. Cade quindi la censura di discriminazione tra imputati - a seconda che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilita' - e di violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa, avanzata sul presupposto che nel caso in questione tale potere non spettasse al giudice dell'udienza preliminare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte