Sentenza 191/1991 (ECLI:IT:COST:1991:191)
Massima numero 17213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 191/91 A. PROVINCIA DI BOLZANO - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA IN TEMA DI "ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE" - DISTINZIONE DI TALE MATERIA DALLE ATTIVITA' FORMATIVE CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DELLE UNIVERSITA' - DIVERSITA' DI FINI E DI CONTENUTO - FONDAMENTI NORMATIVI.
SENT. 191/91 A. PROVINCIA DI BOLZANO - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA IN TEMA DI "ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE" - DISTINZIONE DI TALE MATERIA DALLE ATTIVITA' FORMATIVE CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DELLE UNIVERSITA' - DIVERSITA' DI FINI E DI CONTENUTO - FONDAMENTI NORMATIVI.
Testo
La materia "addestramento e formazione professionale" che l'art. 8, n. 29, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige affida in via primaria alla competenza della Provincia di Bolzano, risulta ben differenziata dall'attivita' formativa che si svolge nell'ambito delle Universita' e che viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali. La prima s'inquadra, infatti, nella tutela del lavoro e trova la sua base costituzionale nell'art. 35 della Costituzione, dove si affida alla Repubblica il compito di curare "la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"; la seconda va ricondotta, invece all'attivita' di formazione culturale e scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione superiore e che le Universita' attuano, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, in condizioni di autonomia, "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". La netta distinzione tra i due settori emerge del resto chiaramente dagli stessi contenuti della materia trasferita alla competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di "addestramento e formazione professionale" (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689) - norme (cfr. in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia in questione attivita' di addestramento e preparazione specificamente orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate o fuori dell'ordinamento scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ma in nessun caso comprese nelle funzioni formative proprie del livello universitario - e trova conferma nella disciplina posta, con riferimento a questa materia, sia dagli artt. 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), dove le attivita' formative connesse al settore vengono riferite alla qualificazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente, con esclusione delle attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria. Se e' vero infatti che questa disciplina, indirizzata alle Regioni ordinarie, non puo' assumere valore vincolante nei confronti di una competenza provinciale di tipo esclusivo, essa puo' pur sempre concorrere indirettamente a definire - ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta per la Provincia autonoma di Bolzano dalle relative norme di attuazione - anche i contenuti della materia che si e' inteso assegnare alla sfera dell'autonomia speciale. - Sui compiti istituzionali delle Universita' e sulla distinzione fra istruzione universitaria e formazione professionale: S. n. 14/1983.
La materia "addestramento e formazione professionale" che l'art. 8, n. 29, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige affida in via primaria alla competenza della Provincia di Bolzano, risulta ben differenziata dall'attivita' formativa che si svolge nell'ambito delle Universita' e che viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali. La prima s'inquadra, infatti, nella tutela del lavoro e trova la sua base costituzionale nell'art. 35 della Costituzione, dove si affida alla Repubblica il compito di curare "la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"; la seconda va ricondotta, invece all'attivita' di formazione culturale e scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione superiore e che le Universita' attuano, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, in condizioni di autonomia, "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". La netta distinzione tra i due settori emerge del resto chiaramente dagli stessi contenuti della materia trasferita alla competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di "addestramento e formazione professionale" (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689) - norme (cfr. in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia in questione attivita' di addestramento e preparazione specificamente orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate o fuori dell'ordinamento scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ma in nessun caso comprese nelle funzioni formative proprie del livello universitario - e trova conferma nella disciplina posta, con riferimento a questa materia, sia dagli artt. 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), dove le attivita' formative connesse al settore vengono riferite alla qualificazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente, con esclusione delle attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria. Se e' vero infatti che questa disciplina, indirizzata alle Regioni ordinarie, non puo' assumere valore vincolante nei confronti di una competenza provinciale di tipo esclusivo, essa puo' pur sempre concorrere indirettamente a definire - ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta per la Provincia autonoma di Bolzano dalle relative norme di attuazione - anche i contenuti della materia che si e' inteso assegnare alla sfera dell'autonomia speciale. - Sui compiti istituzionali delle Universita' e sulla distinzione fra istruzione universitaria e formazione professionale: S. n. 14/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte