Sentenza 191/1991 (ECLI:IT:COST:1991:191)
Massima numero 17214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 191/91 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI - CORSI ORGANIZZATI DALLE UNIVERSITA' PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO E DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE - DISCIPLINA STATALE - ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELL'ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO IN TALE MATERIA - INSUSSISTENZA - APPARTENENZA DELLE NORME IMPUGNATE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 191/91 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI - CORSI ORGANIZZATI DALLE UNIVERSITA' PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO E DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE - DISCIPLINA STATALE - ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELL'ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO IN TALE MATERIA - INSUSSISTENZA - APPARTENENZA DELLE NORME IMPUGNATE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I corsi organizzati nelle Universita' per il rilascio del "diploma universitario" e del "diploma di specializzazione" - previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - siccome interamente radicati nell'ordinamento dell'istruzione universitaria (dal momento che quelli organizzati per il rilascio del diploma universitario si svolgono nelle facolta', mentre gli altri sono effettuati nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, come "corsi ufficiali universitari"), risultano estranei (v. massima A) alla materia dell'"addestramento e formazione professionale". Pertanto la disciplina statale degli stessi non ha inciso nella competenza esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano nella suddetta materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all' art. 8, nn. 1, 26, 29, e all'art. 16, primo comma, anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
I corsi organizzati nelle Universita' per il rilascio del "diploma universitario" e del "diploma di specializzazione" - previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - siccome interamente radicati nell'ordinamento dell'istruzione universitaria (dal momento che quelli organizzati per il rilascio del diploma universitario si svolgono nelle facolta', mentre gli altri sono effettuati nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, come "corsi ufficiali universitari"), risultano estranei (v. massima A) alla materia dell'"addestramento e formazione professionale". Pertanto la disciplina statale degli stessi non ha inciso nella competenza esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano nella suddetta materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all' art. 8, nn. 1, 26, 29, e all'art. 16, primo comma, anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte