Sentenza 191/1991 (ECLI:IT:COST:1991:191)
Massima numero 17218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 191/91 F. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI - DISCIPLINA STATALE - SCUOLE ABILITATE AL RILASCIO DI DIPLOMI DI LAUREA O TITOLI FINALI DI LIVELLO UNIVERSITARIO - POTERE RICOGNITIVO E CONFERMATIVO DELLE UNIVERSITA' RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DEGLI STATUTI UNIVERSITARI SU TALI SCUOLE - ASSERITA INCIDENZA SULLA AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INSUSSISTENZA - APPARTENENZA DELLA NORMA IMPUGNATA ALLA MATERIA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 191/91 F. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI - DISCIPLINA STATALE - SCUOLE ABILITATE AL RILASCIO DI DIPLOMI DI LAUREA O TITOLI FINALI DI LIVELLO UNIVERSITARIO - POTERE RICOGNITIVO E CONFERMATIVO DELLE UNIVERSITA' RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DEGLI STATUTI UNIVERSITARI SU TALI SCUOLE - ASSERITA INCIDENZA SULLA AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INSUSSISTENZA - APPARTENENZA DELLA NORMA IMPUGNATA ALLA MATERIA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potere ricognitivo e confermativo che l'art. 16, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, attribuisce alle Universita' in ordine alle disposizioni degli statuti universitari che prevedono scuole abilitate al rilascio di diplomi di laurea o titoli finali di livello universitario, non invade alcuna competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, segnatamente quella in materia di addestramento e formazione professionale (ved. ancora massima A) trattandosi di una disciplina concernente la materia dell'istruzione superiore, riservata alla competenza statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all'art. 8, nn. 1, 26 e 29, ed all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige).
Il potere ricognitivo e confermativo che l'art. 16, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, attribuisce alle Universita' in ordine alle disposizioni degli statuti universitari che prevedono scuole abilitate al rilascio di diplomi di laurea o titoli finali di livello universitario, non invade alcuna competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, segnatamente quella in materia di addestramento e formazione professionale (ved. ancora massima A) trattandosi di una disciplina concernente la materia dell'istruzione superiore, riservata alla competenza statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all'art. 8, nn. 1, 26 e 29, ed all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte