Sentenza 157/2021 (ECLI:IT:COST:2021:157)
Massima numero 44113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  10/06/2021;  Decisione del  10/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44111  44112  44114


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Patrocinio a favore di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Istanza - Certificazione dell'autorità consolare competente circa i redditi prodotti all'estero - Impossibilità di produrla, avendo compiuto tutto quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza - Possibile allegazione di dichiarazione sostitutiva - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione dell'accesso effettivo alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in coordinamento con gli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea - che faccia richiesta di patrocinio a spese dello Stato -, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La norma censurata dal TAR Piemonte, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di autoresponsabilità, inficia nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario la possibilità di un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, facendo gravare sullo straniero proveniente da un Paese non aderente all'UE il rischio del fatto del terzo (ossia l'autorità consolare), la cui eventuale inerzia o inadeguata collaborazione rendano impossibile produrre tempestivamente la sola documentazione ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità, per comprovare i redditi prodotti all'estero. Essa può essere resa conforme alla disciplina generale che concretizza il principio di autoresponsabilità tramite l'aggiunta di una previsione che già trova riscontro nella disciplina dettata dall'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia, per il processo penale, nonché dall'art. 16 del d.lgs. n. 25 del 2008, per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sullo status di rifugiato, che al medesimo art. 94 si richiama. (Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2014, n. 120 del 2014, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 28 del 2004, n. 447 del 2002, n. 26 del 1999, n. 69 del 1994; ordinanze n. 154 del 2005, n. 118 del 2005, n. 386 del 2004, 153 del 2004, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004).

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato serve a rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, assicurando l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 35 del 2019, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012, n. 139 del 2010, n. 175 del 1996, n. 149 del 1983, n. 127 del 1979 e n. 46 del 1957; ordinanza n. 458 del 2002).

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. In tale prospettiva si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio è richiesto che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, onde evitare che i non abbienti siano indotti a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico. Diversamente, appare giustificato che, nel caso del processo penale, in cui l'azione viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, venga assicurata una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato. (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2020, n. 16 del 2018 e n. 237 del 2015; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e 350 del 2005).

Il principio di autoresponsabilità implica quale corollario quello secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, che sposta la categoria dell'impossibilità verso una accezione relativa, che si desume in controluce rispetto al comportamento esigibile, suscettibile cioè di essere preteso in base alla regola di correttezza, nella misura dell'impegno derivante dal canone di diligenza: l'impossibilità relativa inizia (ed è implicitamente dimostrata) là dove finisce il comportamento esigibile (ex fide bona e) secondo diligenza. (Precedente citato: sentenza n. 9 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 79  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte