Sentenza 191/1991 (ECLI:IT:COST:1991:191)
Massima numero 17220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17213  17214  17215  17216  17217  17218  17219  17221


Titolo
SENT. 191/91 H. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI - DISCIPLINA STATALE - REQUISITO DEL DISPLOMA DI LAUREA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INSUSSISTENZA, LE NORME IMPUGNATE NON AVENDO INTRODOTTO MUTAMENTI NEL REGIME DELLA SCUOLA MATERNA ATTUALMENTE VIGENTE NELLA PROVINCIA, E, PER QUANTO RIGUARDA LA SCUOLA ELEMENTARE, NON AVENDO SUPERATO I LIMITI DELLA RISERVA ALLA COMPETENZA STATALE DELLA REGOLAZIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL BILINGUISMO - ESCLUSIONE, L'UNICO RIFERIMENTO DELLE NORME IMPUGNATE AL BILINGUISMO RIGUARDANDO LA REGIONE VALLE D'AOSTA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La disciplina, contenuta nell'art. 3, secondo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede il diploma di laurea quale titolo necessario per l'ammissione ai concorsi per posti di personale insegnante della scuola materna e della scuola elementare non lede la competenza esclusiva della Provincia di Bolzano in materia di "scuola materna" (artt. 8, nn. 1 e 26 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) ne' quella concorrente in materia di "scuola elementare" (art. 9, n. 2 e 19, primo comma, dello Statuto). Infatti, per quanto riguarda la disciplina della scuola materna, le norme statali non esprimono ne' un principio generale, ne' una norma fondamentale di riforma economico-sociale, e non sono pertanto suscettibili di limitare la competenza di tipo esclusivo del legislatore provinciale, non introducendo mutamenti nell'attuale regime della scuola materna nella Provincia di Bolzano, mentre per quanto concerne la disciplina della istruzione elementare, va richiamato l'art. 1, secondo comma, delle norme di attuazione emanate con il d.P.R. n. 89/1983, che riserva alla competenza statale la regolazione dello stato giuridico ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari, onde la normativa impugnata, ponendosi anche nei confronti della Provincia di Bolzano come espressione della suddetta norma statale e altresi' come espressione di principi fondamentali suscettibili di vincolare la legislazione concorrente, non risulta invasiva della competenza provinciale, in questo settore appunto solo concorrente. Infine, nessuna lesione dello Statuto speciale o delle relative norme di attuazione e' dato constatare in riferimento al bilinguismo nelle scuole elementari dal momento che su questo aspetto (toccato dall'.art. 3, quarto comma, della legge n. 341, ma solo in relazione alla Valle d'Aosta), le disposizioni impugnate non apportano nessuna innovazione alla disciplina attualmente in vigore nella Provincia di Bolzano. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento agli artt. 8, nn. 1 e 26; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 19  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  10/02/1983  n. 89  art. 0