Sentenza 191/1991 (ECLI:IT:COST:1991:191)
Massima numero 17221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17213  17214  17215  17216  17217  17218  17219  17220


Titolo
SENT. 191/91 I. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI - DISCIPLINA STATALE - POSSIBILITA' PER LE UNIVERSITA' DI ATTIVARE CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E AI CONCORSI PUBBLICI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INSUSSISTENZA - ESTRANEITA' DELLE NORME IMPUGNATE, PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO TIPO DI CORSI, ALLA MATERIA DELL'ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - NON INCIDENZA, PER QUANTO RIGUARDA IL SECONDO, SULLE VIGENTI LEGGI DELLA PROVINCIA IN TALE MATERIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La disciplina, contenuta nell'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede la possibilita' per le Universita' di attivare "corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici "(lett. a) e "corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale" (lett. c), non e' invasiva della competenza della Provincia di Bolzano in materia di addestramento e formazione professionale (art, 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige e d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689), in quanto, per cio' che riguarda i corsi di cui alla lett. a dell'impugnato art. 6, trattasi di attivita' di formazione culturale, scientifica e professionale proprie dell'insegnamento universitario, che operano su un piano ben diverso (ved. massima A) da quello proprio delle funzioni di addestramento e formazione al lavoro affidate alla competenza esclusiva della Provincia, mentre per quanto riguarda i corsi di cui alla lett. c dello stesso articolo, pur potendo, in taluni casi, per il fatto di risultare diretti anche ad esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale e di educazione permanente, investire la sfera delle attribuzioni della Provincia di Bolzano, la relativa materia e' gia' regolata, per la Provincia stessa, in sede di norme di attuazione dello Statuto speciale relative alle materie dell'addestramento e della formazione professionale (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689) e dell'ordinamento scolastico (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) onde anche a voler ipotizzare - cosa che non ricorre nel caso di specie - un contrasto tra dette norme e quelle impugnate, queste ultime, costituendo norme di legge ordinaria non potrebbero mai abrogare o modificare le prime, dotate di particolare forza e valore, essendo espressione di una particolare competenza riservata e separata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, lett. a) e c), della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 26, 29 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige ed al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, anche in relazione agli artt. 33 e 35 Cost.). - Sulle particolari caratteristiche dei decreti legislativi di attuazione statutaria e relative implicazioni: S. nn. 180/1980, 237/1983 e 85/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 35

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  01/11/1973  n. 689  art. 0