Sentenza 193/1991 (ECLI:IT:COST:1991:193)
Massima numero 17211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  12/04/1991;  Decisione del  12/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17212


Titolo
SENT. 193/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ASSOGGETTAMENTO DELLA STESSA A CONTRIBUZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA STABILITA CON EFFICACIA RETROATTIVA PER TUTTI I PUBBLICI DIPENDENTI COMPRESI QUELLI DEGLI ENTI LOCALI - INTRODUZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE.

Testo
Poiche' l'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti locali e' disciplinata per relationem alla normativa statale, l'assoggettamento alla contribuzione per l'assistenza sanitaria discende dall'art. 4, terzo comma, legge n. 1053/1971, che ha incluso l'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti statali nella base di calcolo del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria. Da cio' deriva che l'art. 24, d.l. n. 463/1983, norma avente natura di legge di interpretazione autentica, con il prevedere per tutti i pubblici dipendenti l'assoggettamento della indennita' integrativa speciale alla contribuzione per l'assistenza sanitaria, non ha introdotto con efficacia retroattiva una nuova disciplina per i dipendenti locali, ma ha soltanto chiarito una precedente situazione di incertezza interpretativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte