Sentenza 194/1991 (ECLI:IT:COST:1991:194)
Massima numero 17208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/04/1991; Decisione del
12/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 194/91 A. PENSIONI - LAVORATORI PRIVATI ISCRITTI ALL'I.N.P.S. - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CONDIZIONATO AL REQUISITO DI TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA IN COSTANZA DI LAVORO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI STATALI AI QUALI IL DIRITTO ALLA PENSIONE COMPETE DOPO SOLI VENT'ANNI (RIDOTTI A QUINDICI PER LE DIPENDENTI CON PROLE) DI SERVIZIO EFFETTIVO - INSUSSISTENZA - INVOCABILITA' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 194/91 A. PENSIONI - LAVORATORI PRIVATI ISCRITTI ALL'I.N.P.S. - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CONDIZIONATO AL REQUISITO DI TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA IN COSTANZA DI LAVORO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI STATALI AI QUALI IL DIRITTO ALLA PENSIONE COMPETE DOPO SOLI VENT'ANNI (RIDOTTI A QUINDICI PER LE DIPENDENTI CON PROLE) DI SERVIZIO EFFETTIVO - INSUSSISTENZA - INVOCABILITA' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La pensione di anzianita' introdotta nel sistema di previdenza sociale per i lavoratori privati dalla legge n. 903/1965 e disciplinata dalla legge n. 153/1969, non e' un'ipotesi particolare nell'ambito della pensione di vecchiaia in quanto, a differenza di quest'ultima, basata sul raggiungimento di un limite di eta', e' fondata esclusivamente sulla durata dell'attivita' lavorativa rappresentando cosi' un riconoscimento ed un premio per la fedelta' al servizio dimostrata dal lavoratore per trentacinque anni; il trattamento di quiescenza di cui all'art. 42 d.P.R. n. 1092/1973 corrisposto ai dipendenti statali, pur essendo legato esclusivamente alla anzianita' di servizio (20 o 15 anni nel caso di dipendenti coniugate o con prole), invece, e' una normale ipotesi del trattamento di quiescenza costituente peraltro un privilegio riservato dallo Stato ai propri dipendenti, che solo un tempo poteva trovare giustificazione in considerazione della disciplina fortemente autoritaria dell'impiego pubblico; ma proprio percio', a prescindere dalle differenze tecnico-formali fra le due forme di pensione, non sussiste violazione del principio di eguaglianza il quale non e' invocabile allo scopo di generalizzare una norma singolare, tanto meno quando di essa sia dubbio il fondamento razionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle differenze fra sistemi pensionistici: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990; - Sulla non invocabilita' del principio di eguaglianza per generalizzare norme singolari: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990.
La pensione di anzianita' introdotta nel sistema di previdenza sociale per i lavoratori privati dalla legge n. 903/1965 e disciplinata dalla legge n. 153/1969, non e' un'ipotesi particolare nell'ambito della pensione di vecchiaia in quanto, a differenza di quest'ultima, basata sul raggiungimento di un limite di eta', e' fondata esclusivamente sulla durata dell'attivita' lavorativa rappresentando cosi' un riconoscimento ed un premio per la fedelta' al servizio dimostrata dal lavoratore per trentacinque anni; il trattamento di quiescenza di cui all'art. 42 d.P.R. n. 1092/1973 corrisposto ai dipendenti statali, pur essendo legato esclusivamente alla anzianita' di servizio (20 o 15 anni nel caso di dipendenti coniugate o con prole), invece, e' una normale ipotesi del trattamento di quiescenza costituente peraltro un privilegio riservato dallo Stato ai propri dipendenti, che solo un tempo poteva trovare giustificazione in considerazione della disciplina fortemente autoritaria dell'impiego pubblico; ma proprio percio', a prescindere dalle differenze tecnico-formali fra le due forme di pensione, non sussiste violazione del principio di eguaglianza il quale non e' invocabile allo scopo di generalizzare una norma singolare, tanto meno quando di essa sia dubbio il fondamento razionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle differenze fra sistemi pensionistici: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990; - Sulla non invocabilita' del principio di eguaglianza per generalizzare norme singolari: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte