Sentenza 194/1991 (ECLI:IT:COST:1991:194)
Massima numero 17209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/04/1991; Decisione del
12/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Titolo
SENT. 194/91 B. PENSIONI - LAVORATORI PRIVATI ISCRITTI ALL'I.N.P.S. - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CONDIZIONATO AL REQUISITO DI TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA IN COSTANZA DI LAVORO - RICHIAMO AL PRINCIPIO CHE ASSICURA AI LAVORATORI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA PER IL TEMPO DELLA VECCHIAIA - NON PERTINENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 194/91 B. PENSIONI - LAVORATORI PRIVATI ISCRITTI ALL'I.N.P.S. - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CONDIZIONATO AL REQUISITO DI TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA IN COSTANZA DI LAVORO - RICHIAMO AL PRINCIPIO CHE ASSICURA AI LAVORATORI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA PER IL TEMPO DELLA VECCHIAIA - NON PERTINENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 22, l. n. 153 del 1969, secondo cui il diritto alla pensione di anzianita' si matura, per i lavoratori privati iscritti all'INPS, con il compimento di trentacinque anni di attivita' lavorativa, non da' luogo a violazione del principio costituzionale che assicura ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita per il tempo della vecchiaia. La cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente, alla quale e' subordinato il diritto alla pensione di anzianita', non e' infatti causata da uno degli eventi contemplati dalla norma costituzionale, dovendo al contrario ritenersi che il predetto art. 22, sviluppa la tutela dell'art. 38 Cost., estendendola ad una situazione di bisogno che si determina in ragione non dell'eta', ma della durata del lavoro svolto, la cui misura, discrezionalmente valutata dal legislatore, non appare, in se' considerata, eccedere il limite della razionalita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 38 Cost.).
La disposizione dell'art. 22, l. n. 153 del 1969, secondo cui il diritto alla pensione di anzianita' si matura, per i lavoratori privati iscritti all'INPS, con il compimento di trentacinque anni di attivita' lavorativa, non da' luogo a violazione del principio costituzionale che assicura ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita per il tempo della vecchiaia. La cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente, alla quale e' subordinato il diritto alla pensione di anzianita', non e' infatti causata da uno degli eventi contemplati dalla norma costituzionale, dovendo al contrario ritenersi che il predetto art. 22, sviluppa la tutela dell'art. 38 Cost., estendendola ad una situazione di bisogno che si determina in ragione non dell'eta', ma della durata del lavoro svolto, la cui misura, discrezionalmente valutata dal legislatore, non appare, in se' considerata, eccedere il limite della razionalita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 38 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte