Ordinanza 197/1991 (ECLI:IT:COST:1991:197)
Massima numero 17179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 197/91. REGIONE PIEMONTE - INQUINAMENTO - SPARGIMENTO SUL TERRENO A FINI AGRICOLI DI DEIEZIONI ANIMALI - ESCLUSIONE CON LEGGE REGIONALE DI TALE ATTIVITA' DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE N. 319/1976, E DEL D.P.R. N. 915/1982 - ASSERITA CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI FATTISPECIE PENALMENTE SANZIONATA DALLA NORMATIVA STATALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 197/91. REGIONE PIEMONTE - INQUINAMENTO - SPARGIMENTO SUL TERRENO A FINI AGRICOLI DI DEIEZIONI ANIMALI - ESCLUSIONE CON LEGGE REGIONALE DI TALE ATTIVITA' DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE N. 319/1976, E DEL D.P.R. N. 915/1982 - ASSERITA CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI FATTISPECIE PENALMENTE SANZIONATA DALLA NORMATIVA STATALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Lo spargimento sul terreno a fini agricoli di deiezioni animali non rientra nella previsione dell'art. 21, legge 10 maggio 1976, n. 319 - disciplinante l'apertura e l'effettuazione di scarichi nelle acque superficiali o sotterranee, interne o marine, pubbliche o private - e la violazione delle norme tecniche (spandimento senza autorizzazione regionale) comporta solo l'irrogazione di sanzioni amministrative si' che non sussistono le denunciate modificazioni, da parte della legge regionale, della legge statale in materia di configurazione di fatti reato, e di sanzioni penali ne' la violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l.r.pi., 26 marzo 1990, n. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost.).
Lo spargimento sul terreno a fini agricoli di deiezioni animali non rientra nella previsione dell'art. 21, legge 10 maggio 1976, n. 319 - disciplinante l'apertura e l'effettuazione di scarichi nelle acque superficiali o sotterranee, interne o marine, pubbliche o private - e la violazione delle norme tecniche (spandimento senza autorizzazione regionale) comporta solo l'irrogazione di sanzioni amministrative si' che non sussistono le denunciate modificazioni, da parte della legge regionale, della legge statale in materia di configurazione di fatti reato, e di sanzioni penali ne' la violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l.r.pi., 26 marzo 1990, n. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte