Ordinanza 198/1991 (ECLI:IT:COST:1991:198)
Massima numero 17175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 198/91. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE SALARIALE - EROGAZIONI EFFETTUATE DALL'I.N.P.S. PER ERRORE - RIPETIBILITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE RATE DI PENSIONE, PER LE QUALI LA RIPETIBILITA' E' VIETATA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall'I.N.P.S. - per le quali, salvo il caso di dolo, e' vietata la ripetibilita' - e delle somme versate dall'I.N.P.S. (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali la ripetibilita' e' invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, ne' con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennita' prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione - (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 l. 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte