Ordinanza 200/1991 (ECLI:IT:COST:1991:200)
Massima numero 17196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/04/1991; Decisione del
12/04/1991
Deposito del 02/05/1991; Pubblicazione in G. U. 08/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 200/91. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - ISTANZE DI REVOCA, SOSTITUZIONE O MODIFICA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI, NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, A SECONDA DELLA FASE DEL PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO E FORMULARE LA RELATIVA MOTIVAZIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 200/91. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - ISTANZE DI REVOCA, SOSTITUZIONE O MODIFICA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI, NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, A SECONDA DELLA FASE DEL PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO E FORMULARE LA RELATIVA MOTIVAZIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 14, primo comma, lett. b), il quale dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale sia aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste").
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 14, primo comma, lett. b), il quale dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale sia aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte