Sentenza 202/1991 (ECLI:IT:COST:1991:202)
Massima numero 17223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 07/05/1991; Pubblicazione in G. U. 15/05/1991
Titolo
SENT. 202/91 B. RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA SPECIFICA PER INOSSERVANZA DI NORME - RILEVANZA - CONDIZIONI - VIGENZA E CONOSCIBILITA' DELLA NORMA AL MOMENTO DEL FATTO.
SENT. 202/91 B. RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA SPECIFICA PER INOSSERVANZA DI NORME - RILEVANZA - CONDIZIONI - VIGENZA E CONOSCIBILITA' DELLA NORMA AL MOMENTO DEL FATTO.
Testo
Secondo il vigente indirizzo giurisprudenziale e - cosi' come interpretata - la stessa Convenzione dei diritti dell'uomo (artt. 5, 6 e 7), nei giudizi di responsabilita' civile per risarcimento di danni la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone la regola di condotta, puo' rilevare solo se la disposizione fosse stata vigente e conoscibile al momento del fatto. Il cittadino deve conoscere quale sia il comportamento che la norma richiede, specie se si tratta di limitazione di un diritto di liberta'.
Secondo il vigente indirizzo giurisprudenziale e - cosi' come interpretata - la stessa Convenzione dei diritti dell'uomo (artt. 5, 6 e 7), nei giudizi di responsabilita' civile per risarcimento di danni la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone la regola di condotta, puo' rilevare solo se la disposizione fosse stata vigente e conoscibile al momento del fatto. Il cittadino deve conoscere quale sia il comportamento che la norma richiede, specie se si tratta di limitazione di un diritto di liberta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 5
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 7