Sentenza 202/1991 (ECLI:IT:COST:1991:202)
Massima numero 17224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 07/05/1991; Pubblicazione in G. U. 15/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17222  17223  17225


Titolo
SENT. 202/91 C. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LESIONI DEL DIRITTO ALLA SALUTE - FONDAMENTO, NATURA, ESTENSIONE.

Testo
Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona e bene primario, costituzionalmente garantito, e' pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato. Dovendosi riconoscere che la lesione del diritto soggettivo garantito dall'art. 32 Cost. integra la fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., non puo' dubitarsi dell'obbligo del risarcimento per la violazione del diritto stesso. Dal collegamento dell'art. 32 Cost. con l'art. 2043 cod. civ. discendono infatti l'ingiustizia del danno e la conseguente sua risarcibilita', che riguarda non solo i danni patrimoniali, ma tutti i danni che potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. - Sul contenuto del risarcimento dei danni per lesione del diritto alla salute: S. nn. 184/1986 e 307/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte