Sentenza 158/2021 (ECLI:IT:COST:2021:158)
Massima numero 44130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
09/06/2021; Decisione del
09/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Corretta individuazione della norma impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Corretta individuazione della norma impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020. L'art. 37, comma 4-ter, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994 correttamente non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte del Governo, poiché tale norma attiene ad un profilo di carattere operativo che esula dalla censura di costituzionalità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020. L'art. 37, comma 4-ter, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994 correttamente non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte del Governo, poiché tale norma attiene ad un profilo di carattere operativo che esula dalla censura di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
15/07/2020
n. 61
art. 24
co.
legge della Regione Toscana
12/01/1994
n. 3
art. 28
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte