Sentenza 203/1991 (ECLI:IT:COST:1991:203)
Massima numero 17183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 15/05/1991
Titolo
SENT. 203/91 B. REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - IPOTESI AGGRAVATA - GENERALITA' ED INDETERMINATEZZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DELLA FATTISPECIE PENALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 203/91 B. REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - IPOTESI AGGRAVATA - GENERALITA' ED INDETERMINATEZZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DELLA FATTISPECIE PENALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Una volta precisato (v. massima A) il significato da attribuire alla circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore, deve escludersi la lesione del principio della (sufficiente) determinazione della fattispecie in quanto nella disposizione e' chiaramente individuato - pur se solo per implicito - il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena e quindi l'ambito entro il quale puo' esplicarsi la discrezionalita' del giudice attinente solo all'individuazione della rilevanza della lesione ai beni della disciplina e del servizio militare ed in quanto tale coerente con il principio della "individuazione" della pena con il quale quello della loro "legalita'" va contemperato ed armonizzato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, c.p.m.p., secondo comma, ultima parte, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost.). - Sul principio della individuazione e legalita' delle pene v. S. n. 131/1970
Una volta precisato (v. massima A) il significato da attribuire alla circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore, deve escludersi la lesione del principio della (sufficiente) determinazione della fattispecie in quanto nella disposizione e' chiaramente individuato - pur se solo per implicito - il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena e quindi l'ambito entro il quale puo' esplicarsi la discrezionalita' del giudice attinente solo all'individuazione della rilevanza della lesione ai beni della disciplina e del servizio militare ed in quanto tale coerente con il principio della "individuazione" della pena con il quale quello della loro "legalita'" va contemperato ed armonizzato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, c.p.m.p., secondo comma, ultima parte, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost.). - Sul principio della individuazione e legalita' delle pene v. S. n. 131/1970
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte