Sentenza 203/1991 (ECLI:IT:COST:1991:203)
Massima numero 17184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 15/05/1991
Titolo
SENT. 203/91 C. REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - IPOTESI AGGRAVATA - INDETERMINATEZZA E GENERALITA' DELLA FATTISPECIE AGGRAVANTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DIFFICOLTA' PER IL SOGGETTO DI CONOSCERE IL PRECISO CONTENUTO DELLA NORMA INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE - MANCATO RISPETTO DELLA REGOLA DELLA RIMPROVERABILITA' CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 203/91 C. REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - IPOTESI AGGRAVATA - INDETERMINATEZZA E GENERALITA' DELLA FATTISPECIE AGGRAVANTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DIFFICOLTA' PER IL SOGGETTO DI CONOSCERE IL PRECISO CONTENUTO DELLA NORMA INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE - MANCATO RISPETTO DELLA REGOLA DELLA RIMPROVERABILITA' CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Una volta chiarito (v. massima A) che nella fattispecie aggravante dell'art. 195, c.p.m.p. risulta chiaramente individuato, anche se solo per implicito, il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena, deve escludersi sia il mancato rispetto della regola di rimproverabilita', che la violazione del diritto di difesa, in quanto l'univocita' del disvalore considerato dalla norma, da un lato ne permette la conoscibilita' rendendo cosi' rimproverabile la condotta inosservante, e dall'altro consente all'accusa di enucleare gli elementi di fatto reputati idonei a concretare una lesione "rilevante" dei beni dell'ordine e della disciplina militare: addossandole, per cio' stesso, l'onere di una loro contestazione specifica, in mancanza della quale l'aggravante non potrebbe essere riconosciuta che a pena di violazione del diritto di difesa, del quale quello alla contestazione e' naturale proiezione. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.).
Una volta chiarito (v. massima A) che nella fattispecie aggravante dell'art. 195, c.p.m.p. risulta chiaramente individuato, anche se solo per implicito, il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena, deve escludersi sia il mancato rispetto della regola di rimproverabilita', che la violazione del diritto di difesa, in quanto l'univocita' del disvalore considerato dalla norma, da un lato ne permette la conoscibilita' rendendo cosi' rimproverabile la condotta inosservante, e dall'altro consente all'accusa di enucleare gli elementi di fatto reputati idonei a concretare una lesione "rilevante" dei beni dell'ordine e della disciplina militare: addossandole, per cio' stesso, l'onere di una loro contestazione specifica, in mancanza della quale l'aggravante non potrebbe essere riconosciuta che a pena di violazione del diritto di difesa, del quale quello alla contestazione e' naturale proiezione. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte