Sentenza 204/1991 (ECLI:IT:COST:1991:204)
Massima numero 17227
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 15/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17226
Titolo
SENT. 204/91 B. AGRICOLTURA - REGOLAMENTO MINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DI LEGGE STATALE - EFFICACIA ANCHE PER LE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA, IN MATERIA, DELLE PROVINCE AUTONOME - INVOCABILITA' DELL'INTERESSE NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO.
SENT. 204/91 B. AGRICOLTURA - REGOLAMENTO MINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DI LEGGE STATALE - EFFICACIA ANCHE PER LE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA, IN MATERIA, DELLE PROVINCE AUTONOME - INVOCABILITA' DELL'INTERESSE NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO.
Testo
Il regolamento ministeriale, come si evince dalle regole costituzionali sull'ordine delle fonti normative e, in maniera espressa, dall'art. 17, primo comma, lettera b), e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere adottato nelle sole materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro stesso, mentre e' escluso che possa incidere in materie riservate alla competenza regionale o provinciale. Ne discende che illegittimamente e' stato adottato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990, n. 351 (che, come appare dal titolo e dal contenuto, deve essere propriamente qualificato come regolamento ministeriale) in quanto volto a produrre norme dirette a fissare condizioni uniformi e modalita' di generale applicazione, relative a interventi finanziari programmati nell'ambito della materia dell'agricoltura, riservata alla competenza esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, n. 21, 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Ne' nel caso puo' invocarsi uno spostamento della riserva di competenza a favore dello Stato per la ricorrenza di un interesse nazionale, poiche', a parte il rilievo che non si tratta di interventi volti alla "regolazione del mercato", e' decisivo che comunque soltanto il legislatore statale puo' individuare e definire cio' che rientra nell'interesse nazionale, e che riguardo al regolamento impugnato non si rinviene alcuna disposizione che possa fungere non soltanto come copertura sostanziale delle norme contestate, ma persino come base giustificativa del relativo potere ministeriale. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell'art. 4, secondo comma, lett. c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 e conseguentemente annullarsi il decreto dello stesso Ministro 28 maggio 1990, n. 351. - Sulla competenza delle Province autonome in materia di agricoltura: S. n. 1145/1988; - Sui criteri di individuazione degli interventi di regolazione del mercato : S. nn. 304/1987, 433/1987, 994/1988, 116/1991; - Sui requisiti per legittimamente invocare l'interesse nazionale: da ultimo : S. nn. 177/1988, 217/1988, 472/1988.
Il regolamento ministeriale, come si evince dalle regole costituzionali sull'ordine delle fonti normative e, in maniera espressa, dall'art. 17, primo comma, lettera b), e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere adottato nelle sole materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro stesso, mentre e' escluso che possa incidere in materie riservate alla competenza regionale o provinciale. Ne discende che illegittimamente e' stato adottato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990, n. 351 (che, come appare dal titolo e dal contenuto, deve essere propriamente qualificato come regolamento ministeriale) in quanto volto a produrre norme dirette a fissare condizioni uniformi e modalita' di generale applicazione, relative a interventi finanziari programmati nell'ambito della materia dell'agricoltura, riservata alla competenza esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, n. 21, 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Ne' nel caso puo' invocarsi uno spostamento della riserva di competenza a favore dello Stato per la ricorrenza di un interesse nazionale, poiche', a parte il rilievo che non si tratta di interventi volti alla "regolazione del mercato", e' decisivo che comunque soltanto il legislatore statale puo' individuare e definire cio' che rientra nell'interesse nazionale, e che riguardo al regolamento impugnato non si rinviene alcuna disposizione che possa fungere non soltanto come copertura sostanziale delle norme contestate, ma persino come base giustificativa del relativo potere ministeriale. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell'art. 4, secondo comma, lett. c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 e conseguentemente annullarsi il decreto dello stesso Ministro 28 maggio 1990, n. 351. - Sulla competenza delle Province autonome in materia di agricoltura: S. n. 1145/1988; - Sui criteri di individuazione degli interventi di regolazione del mercato : S. nn. 304/1987, 433/1987, 994/1988, 116/1991; - Sui requisiti per legittimamente invocare l'interesse nazionale: da ultimo : S. nn. 177/1988, 217/1988, 472/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte