Ordinanza 205/1991 (ECLI:IT:COST:1991:205)
Massima numero 17250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 22/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17249


Titolo
ORD. 205/91 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PREVISIONE, CON NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA, DI UN PIU' SEVERO TRATTAMENTO SANZIONATORIO ANCHE PER IL TEMPO PRECEDENTE - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - INSUSSISTENZA - CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, secondo il quale il combinato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e degli artt. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, va inteso nel senso che l'oblazione mediante il pagamento della somma di L. 5.000 per alcune infrazioni alle norme della circolazione stradale, era dovuta soltanto per il tempo precedente agli aumenti operati con la legge n. 689 del 1981, ha effettivamente carattere di norma interpretativa e non innovativa. L'essersi il legislatore limitato ad assegnare valore cogente a quel significato delle disposizioni interpretate che, solo fra i diversi possibili, rispondesse ai reali obiettivi perseguiti, sanando, per questa via, uno stato di incertezza generato dal non perspicuo stratificarsi delle fonti normative succedutesi nel tempo, e l'"indice di riconoscimento" dato dal contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, tolgono ogni dubbio in proposito. Cade quindi la censura di violazione del principio della irretroattivita' della legge penale, avanzata - sul presupposto della applicabilita' del principio anche per le sanzioni amministrative - in base all'assunto che la norma in questione avesse una funzione innovativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Sui contrasti giurisprudenziali come indice del carattere interpretativo della legge emanata per risolverli: S. n. 123/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte