Ordinanza 206/1991 (ECLI:IT:COST:1991:206)
Massima numero 17247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 22/05/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 206/91. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - LAVORATORI AUTONOMI - ONERI DEDUCIBILI - ONERI E SPESE PROFESSIONALI NON DOCUMENTATI - ESCLUSIONE CON EFFETTO RETROATTIVO DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA GIA' PREVISTA DALL'ART. 50 D.P.R. N. 597/1973 - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA I CONTRIBUENTI CHE HANNO SCELTO IL SISTEMA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE PICCOLE SPESE E QUELLI CHE HANNO OPTATO PER LA DETRAZIONE FORFETTARIA - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto analoga ad altra gia' dichiarata non fondata sul rilievo che la determinazione degli oneri deducibili, la cui eventuale mancata documentazione costituisce circostanza di fatto insuscettibile di dar luogo a censura d'incostituzionalita', in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito ed il nesso di proporzionalita' con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore, e che la retroattivita' dell'art. 1, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in legge 28 febbraio 1983, n. 53, non risulta in contrasto con il principio della capacita' contributiva. - V. o. n. 51/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte