Ordinanza 208/1991 (ECLI:IT:COST:1991:208)
Massima numero 17173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/04/1991; Decisione del
23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 22/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17174
Titolo
ORD. 208/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA FINO ALLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE, RIGUARDO AI QUALI, PER TALE RICHIESTA, E' PREVISTO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRETORILE NONCHE' DELLA LEGGE-DELEGA - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 208/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA FINO ALLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE, RIGUARDO AI QUALI, PER TALE RICHIESTA, E' PREVISTO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRETORILE NONCHE' DELLA LEGGE-DELEGA - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalita' in ordine alla disciplina delle concrete modalita' di funzionamento del processo pretorile e, nel caso di specie, tale discrezionalita' non e' stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto l'aver lasciato inalterata, rispetto al procedimento innanzi al tribunale, la facolta' per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione di una pena fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce evidente espressione del favor per i riti differenziati, alternativi al dibattimento, la cui incentivazione mira a perseguire proprio quella finalita' di massima semplificazione invocata dal remittente. Peraltro, e' anche da escludere la violazione del principio del giudice naturale, in quanto il fatto che l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto principio, giacche' e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione). - In merito al principio di precostituzione del giudice: O. n. 353/1990.
La direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalita' in ordine alla disciplina delle concrete modalita' di funzionamento del processo pretorile e, nel caso di specie, tale discrezionalita' non e' stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto l'aver lasciato inalterata, rispetto al procedimento innanzi al tribunale, la facolta' per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione di una pena fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce evidente espressione del favor per i riti differenziati, alternativi al dibattimento, la cui incentivazione mira a perseguire proprio quella finalita' di massima semplificazione invocata dal remittente. Peraltro, e' anche da escludere la violazione del principio del giudice naturale, in quanto il fatto che l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto principio, giacche' e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione). - In merito al principio di precostituzione del giudice: O. n. 353/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte