Sentenza 158/2021 (ECLI:IT:COST:2021:158)
Massima numero 44131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44130  44132


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Piani di controllo degli ungulati nei parchi regionali e nelle aree protette - Adozione rimessa al soggetto gestore e, in caso di sua inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, alla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione all'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 - dell'art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, che rimette l'adozione dei piani di controllo degli ungulati nei parchi regionali e nelle aree protette al soggetto gestore e, in caso di sua inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, alla Giunta regionale. La norma regionale impugnata non comporta un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale, ma, anzi, si pone in un'ottica di maggiore garanzia della conservazione degli equilibri complessivi dell'area protetta che includono la presenza dell'uomo, facendosi carico di contemperare esigenze contrapposte all'interno di un ulteriore e specifico strumento pianificatorio di controllo. Quest'ultimo è rimesso in prima battuta al soggetto gestore del parco e, solo a fronte della sua inadempienza, all'attività della Giunta regionale, così realizzando un meccanismo di chiusura del sistema idoneo a fronteggiare eventuali situazioni di carenza di controllo.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiente, attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., costituisce un "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Pertanto la disciplina statale costituisce un limite per le Regioni e le Province autonome nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, salva la facoltà di dettare prescrizioni che elevino il livello di tutela ambientale previsto dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013 e n. 407 del 2002).

Il modello di tutela delle aree protette e dei parchi naturali è contenuto nella legge n. 394 del 1991, che detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta. Tale modello è imperniato sull'esistenza di un ente gestore dell'area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all'ente gestore, e tali prescrizioni integrano lo standard minimo uniforme di tutela nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 212 del 2014, n. 14 del 2012, n. 108 del 2005 e n. 282 del 2000).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  15/07/2020  n. 61  art. 24  co. 

legge della Regione Toscana  12/01/1994  n. 3  art. 28  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 22    co. 6