Ordinanza 210/1991 (ECLI:IT:COST:1991:210)
Massima numero 17360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 22/05/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 210/91. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI MINORI AFFETTI DA CECITA' ASSOLUTA - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - ESCLUSIONE PER TALE CATEGORIA DI INVALIDI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'1 LUGLIO 1980 ED L'1 GENNAIO 1989 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI INVALIDI CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' agli invalidi civili minori affetti da cecita' assoluta venne erogata, nel periodo compreso fra l'1 luglio 1980 e l'1 gennaio 1989, la pensione non reversibile gia' a tale categoria spettante a decorrere dal diciottesimo anno di eta' - successivamente sostituita con la indennita' di accompagnamento di cui oggi beneficiano - sono riscontrabili anche nel periodo considerato, sia quella privilegiata tutela accordata a tale categoria di invalidi nell'ambito della invalidita' civile, sia la diversita' logica dei presupposti che legittimano l'indennita' di accompagnamento da un lato e la pensione dall'altro. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost .). - Sulla privilegiata tutela assicurata agli invalidi civili minori affetti da cecita', v. O. n. 280/1990. - Sulla diversita' logica dei presupposti dell'indennita' di accompagnamento e della pensione, v. S. n. 346/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte