Sentenza 211/1991 (ECLI:IT:COST:1991:211)
Massima numero 17244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  23/04/1991;  Decisione del  23/04/1991
Deposito del 13/05/1991; Pubblicazione in G. U. 22/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17243


Titolo
SENT. 211/91 B. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA AD ADEMPIMENTI LEGALI COMPIUTI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI DESTINATARI DELLE NOTIFICAZIONI COMPIUTE PERSONALMENTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - NON PREVISTA INCOMPATIBILITA', NEL PROCESSO PENALE, DELLE PRESUNZIONI LEGALI DI CONOSCENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina relativa alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta non e' lesiva del diritto di difesa del cittadino ne' del principio di eguaglianza rispetto ai destinatari di notificazioni compiute personalmente dall'ufficiale giudiziario in quanto, anche nella materia penale, non vi e' assoluta incompatibilita' delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa (v. massima A). In un sistema poi in cui la posizione dell'accusa e della difesa sono tendenzialmente equiparate non si puo' prescindere da un'esigenza di cooperazione da parte del destinatario stesso, quando sia stato avvertito, a seguito di precedenti contatti o notificazioni (soprattutto se eseguite personalmente) o informazioni, della esistenza di indagini preliminari che lo riguardano. Inoltre, trascorso un certo termine dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento al mittente con l'indicazione "non ritirato", per cui il giudice, sia che si tratti del decreto di fissazione dell'udienza preliminare sia di quello di citazione a giudizio, in caso di mancata presentazione dell'imputato all'udienza, dispone (cioe': deve disporre), anche d'ufficio, (art. 420, quarto comma, e 485, cod.proc.pen.) la rinnovazione della citazione, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza (senza sua colpa). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte