Sentenza 212/1991 (ECLI:IT:COST:1991:212)
Massima numero 17228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  20/05/1991;  Decisione del  20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  17229


Titolo
SENT. 212/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROSPETTATA NEI CONFRONTI DI UN'INTERA LEGGE - AGEVOLE DEDUZIONE, DALLA MOTIVAZIONE, DEGLI ARTICOLI COINVOLTI PUR IN MANCANZA DI ESPRESSA INDICAZIONE NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Testo
Non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale, per non aver provveduto il giudice a quo ad indicare specificatamente le disposizioni oggetto di censura, quando, nonostante l'impugnativa sia formulata nei confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, e' agevole dedurre che la questione coinvolge in realta' soltanto determinati articoli. (Nella specie il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, non aveva indicato specificatamente le norme oggetto di censura, avendo fatto riferimento solo alla legge Regione Lombardia del 4 luglio 1988, n. 39, ma dalla motivazione emergeva senza alcun dubbio che la questione riguardava solo gli artt. 3, secondo comma, 5, primo comma, e 6).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte