Sentenza 212/1991 (ECLI:IT:COST:1991:212)
Massima numero 17229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
17228
Titolo
SENT. 212/91 B. REGIONE LOMBARDIA - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE ED ALBERGHIERE - CONCESSIONI EDILIZIE - COMPETENZE COMUNALI E REGIONALI - DISCIPLINA REGIONALE - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 212/91 B. REGIONE LOMBARDIA - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE ED ALBERGHIERE - CONCESSIONI EDILIZIE - COMPETENZE COMUNALI E REGIONALI - DISCIPLINA REGIONALE - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dalla legge della Regione Lombardia 4 luglio 1990, emanata, nell'ambito delle iniziative di promozione ed incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei campionati mondiali di calcio, al fine di snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, risultano trasformati tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici pareri consultivi, sia pure vincolanti se espressi entro il breve termine di gg. 30. La Regione, inoltre, con l'approvazione dei progetti assume in proprio una competenza di natura provvedimentale attinente alla sfera edilizia, che esula dall'ambito delle attribuzioni piu' generali relative alla disciplina dell'uso del territorio, affidate alla stessa Regione dalla normativa statale; tanto piu' che la legge in questione consente alla Regione, nell'ipotesi di mancata pronunzia di qualunque parere da parte del Comune, di esercitare, in sostanza, un potere sostitutivo non espressamente attribuito e disciplinato, e privo di qualsiasi garanzia procedurale. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 5, 114 e 128 Cost., restando assorbito ogni ulteriore motivo di censura, gli artt. 3, secondo comma, 5, primo comma, e 6, della legge Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39. - Nello stesso senso, su analoga questione riguardante la Regione Piemonte: S. n. 157/1990.
Dalla legge della Regione Lombardia 4 luglio 1990, emanata, nell'ambito delle iniziative di promozione ed incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei campionati mondiali di calcio, al fine di snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, risultano trasformati tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici pareri consultivi, sia pure vincolanti se espressi entro il breve termine di gg. 30. La Regione, inoltre, con l'approvazione dei progetti assume in proprio una competenza di natura provvedimentale attinente alla sfera edilizia, che esula dall'ambito delle attribuzioni piu' generali relative alla disciplina dell'uso del territorio, affidate alla stessa Regione dalla normativa statale; tanto piu' che la legge in questione consente alla Regione, nell'ipotesi di mancata pronunzia di qualunque parere da parte del Comune, di esercitare, in sostanza, un potere sostitutivo non espressamente attribuito e disciplinato, e privo di qualsiasi garanzia procedurale. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 5, 114 e 128 Cost., restando assorbito ogni ulteriore motivo di censura, gli artt. 3, secondo comma, 5, primo comma, e 6, della legge Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39. - Nello stesso senso, su analoga questione riguardante la Regione Piemonte: S. n. 157/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte