Sentenza 213/1991 (ECLI:IT:COST:1991:213)
Massima numero 17230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Titolo
SENT. 213/91 A. REGIONE EMILIA ROMAGNA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - PREVISIONE CON LEGGE REGIONALE DELL'IPOTESI DI ACCUMULO TEMPORANEO DEI RIFIUTI NELLA SEDE DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE, IN TAL CASO, DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA STATALE - CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI FATTISPECIE PENALE CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 213/91 A. REGIONE EMILIA ROMAGNA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - PREVISIONE CON LEGGE REGIONALE DELL'IPOTESI DI ACCUMULO TEMPORANEO DEI RIFIUTI NELLA SEDE DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE, IN TAL CASO, DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA STATALE - CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI FATTISPECIE PENALE CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ipotesi di accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, prevista ed autonomamente disciplinata dall'art. 18, primo comma, legge Regione Emilia Romagna 27 gennaio 1986, e successive modifiche, non puo' essere distinta dallo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi disciplinato e penalmente sanzionato, in caso di mancanza di autorizzazione, dalla normativa statale (artt. 6, lett.d), e 16, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1982). Deve pertanto, non avendo le Regioni la potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilita' di fatti ritenuti penalmente rilevanti dalla legge statale, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, legge Regione Emilia Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come modificato dall'art. 13 legge Regione Emilia Romagna 26 luglio 1988, n. 29. - Sulla riserva di legge statale in materia penale: s. nn. 370/1989, 43/1991 e 117/1991.
L'ipotesi di accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, prevista ed autonomamente disciplinata dall'art. 18, primo comma, legge Regione Emilia Romagna 27 gennaio 1986, e successive modifiche, non puo' essere distinta dallo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi disciplinato e penalmente sanzionato, in caso di mancanza di autorizzazione, dalla normativa statale (artt. 6, lett.d), e 16, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1982). Deve pertanto, non avendo le Regioni la potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilita' di fatti ritenuti penalmente rilevanti dalla legge statale, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, legge Regione Emilia Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come modificato dall'art. 13 legge Regione Emilia Romagna 26 luglio 1988, n. 29. - Sulla riserva di legge statale in materia penale: s. nn. 370/1989, 43/1991 e 117/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte