Sentenza 213/1991 (ECLI:IT:COST:1991:213)
Massima numero 17231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
20/05/1991; Decisione del
20/05/1991
Deposito del 24/05/1991; Pubblicazione in G. U. 29/05/1991
Titolo
SENT. 213/91 B. INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI PRODOTTI TOSSICI E NOCIVI - DISCIPLINA STATALE - DECRETO DELEGATO - SANZIONI PENALI IN CASO DI MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANCHE NELLA IPOTESI DI ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI NELLA SEDE DELL'IMPRESA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - IRRAGIONEVOLE SOTTOPOSIZIONE ALLO STESSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI CONDOTTE DIVERSE - PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE COME GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
SENT. 213/91 B. INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI PRODOTTI TOSSICI E NOCIVI - DISCIPLINA STATALE - DECRETO DELEGATO - SANZIONI PENALI IN CASO DI MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANCHE NELLA IPOTESI DI ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI NELLA SEDE DELL'IMPRESA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - IRRAGIONEVOLE SOTTOPOSIZIONE ALLO STESSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI CONDOTTE DIVERSE - PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE COME GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
Testo
Non puo' la Corte costituzionale sollevare, come giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla difesa della Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 76, 2, secondo comma, e 3 Cost., nei confronti degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sotto i profili della violazione dei principi della legge di delega n. 42 del 1982, per cui le sanzioni penali in materia di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione avrebbero dovuto limitarsi ai fatti di particolare gravita', e di una irragionevole sottoposizione a medesimo trattamento sanzionatorio del produttore che raccoglie i rifiuti del ciclo produttivo in attesa del conferimento allo smaltitore e di colui che esercita l'attivita' di smaltimento. Con tale questione, infatti, si chiede in sostanza di sindacare l'esercizio della discrezionalita' del legislatore in ordine alla previsione della gravita' della fattispecie penalmente sanzionata.
Non puo' la Corte costituzionale sollevare, come giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla difesa della Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 76, 2, secondo comma, e 3 Cost., nei confronti degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sotto i profili della violazione dei principi della legge di delega n. 42 del 1982, per cui le sanzioni penali in materia di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione avrebbero dovuto limitarsi ai fatti di particolare gravita', e di una irragionevole sottoposizione a medesimo trattamento sanzionatorio del produttore che raccoglie i rifiuti del ciclo produttivo in attesa del conferimento allo smaltitore e di colui che esercita l'attivita' di smaltimento. Con tale questione, infatti, si chiede in sostanza di sindacare l'esercizio della discrezionalita' del legislatore in ordine alla previsione della gravita' della fattispecie penalmente sanzionata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 2
co. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte